Comune di Vallebona


Lo statuto del comune di Vallebona

Vai all'indice dello statuto

Elementi costitutivi

Art. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

  1. La Comunità di Vallebona è ente autonomo locale ed ha rappresentatività generale secondo i principi dell'ordinamento giuridico vigente.
  2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
  3. Lo statuto è fonte primaria dell'ordinamento comunale.

Art. 2 FINALITA'

  1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione.
  2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
  3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
  4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
    1. Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
    2. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
    3. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività' delle organizzazioni di volontariato;
    4. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
  5. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
  6. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 3 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE,
STORICO ED ARTISTICO

  1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
  2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 4 PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI,
DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

  1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
  2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
  3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

Art. 5 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

  1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi turistico commerciali.
  2. Può realizzare piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
  3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
  4. Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 6 SVILUPPO ECONOMICO

  1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
  2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività', e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro. Promuove lo sviluppo dell'agricoltura e la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici.
  3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
  4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 7 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

  1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
  2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Liguria avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
  3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
  4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare alcune funzioni alla comunità montana.

Art. 8 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

  1. Il territorio del Comune si estende per Kmq.5,99 confinante con i Comuni di: Bordighera, Seborga, Perinaldo, Soldano, San Biagio della Cima, Vallecrosia, Ospedaletti.
  2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via del Municipio n.3.
  3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
  4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 9 ALBO PRETORIO

  1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
  2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità', l'integralità' e la facilità di lettura.
  3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1 comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 10 STEMMA E GONFALONE

  1. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.
  2. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali, sono vietati.