lo statuto del comune di Vallebona
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PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE - TITOLO I - ORGANI ELETTIVI
Art. 11 - ORGANI
- Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 12 - ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri sono stabilite dalla legge. Sono altresì stabilite dalla legge le cause di decadenza, salvo quanto previsto dall'articolo successivo.
Art. 13 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI PER MANCATA ARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI
- I Consiglieri comunali che non intervengano a n. 3 sessioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
- A tale riguardo il Sindaco, accertato il numero delle assenze maturate dal Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a notificare allo stesso l'avvio del procedimento di decadenza.
- Il Consigliere può far valere eventuali cause giustificative delle assenze, anche fornendo al Sindaco documenti probatori, entro il termine assegnato che comunque non può essere inferiore a venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto delle giustificazioni prodotte dal Consigliere.
Art. 14 - DURATA IN CARICA
- La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
- Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 15 - CONSIGLIERI COMUNALI
- I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
- I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- E' Consigliere Anziano colui che, alle elezioni comunali, ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4 comma, del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.5.60. n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 71 comma 9, del T.U. degli Enti Locali approvato D. Lgs.vo 18 agosto 2000.
- Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare l'ineleggibilità e la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli in eleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
- La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
- I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interpellanze, interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.
- Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono deliberate dal Consiglio stesso nei limiti stabiliti dalla legge.
- Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.
- Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio , entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla relativa surrogazione.
- Il seggio consiliare che nel corso del mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Art. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
- Il Consiglio esercita propri poteri in attuazione del principio di autonomia finanziaria, nonché la relativa potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
- Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere sulla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso gli Enti, aziende ed istituzioni. Provvede inoltre alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso gli enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- Il Consiglio nomina altresì le commissioni in cui è rappresentata la minoranza.
- Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- Entro 90 giorni dalla sua elezione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Ciascun Consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche mediante appositi emendamenti, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche, integrandole e/o modificandole sulla base delle esigenze e delle problematiche emerse a livello locale.
Art. 17 - ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE
- Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
- I regolamenti, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
- Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del governo per il tramite del Presidente della giunta regionale.
Art. 18 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
- Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti, composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
- La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia deve essere attribuita a Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Il Consiglio individua, prima dell'istituzione delle Commissioni, quali tra esse, per le materie di competenza, assolvano a funzioni di garanzia e controllo.
- Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite da regolamento.
- Il Sindaco e gli Assessori, qualora non né siano già membri, possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
- Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere, che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
- Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.
Art. 19 - COMMISSIONI SPECIALI
- Il Consiglio, con le modalità di cui all'art. precedente, può istituire Commissioni speciali, delle quali potranno far parte anche membri estranei al Consiglio, incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire e proporre al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune. Per i loro membri è escluso l’accesso ai documenti riservati o segreti, di cui all’art. 24, comma 2, Legge 241/1990, ed all’art. 8, comma 2, T.U. 267/2000.
- Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali, che dovranno essere rivolte all'attuazione del principio generale della partecipazione popolare.
Art. 20 - COMMISSIONE PER I REGOLAMENTI
- Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per lo studio e l'elaborazione dei regolamenti, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
- La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nei regolamenti, le coordina in uno schema redatto in articoli e le sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
- Il Consiglio approva altresì, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune ed a scrutinio palese, il proprio regolamento interno e le modificazioni.
- Il regolamento interno determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
Art. 21 - SESSIONI DEL CONSIGLIO
- Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.
- Le sessioni ordinarie sono quelle nelle quali si discute l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e delle linee programmatiche del mandato amministrativo.
- Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta di un quinto dei Consiglieri. In questo ultimo caso la richiesta dovrà essere accompagnata dall'elenco degli oggetti proposti per l'ordine del giorno e la riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.
- Le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
Art. 22- CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI
- Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento. Questo dovrà prevedere un congruo periodo di deposito degli atti da porre in visione a disposizione dei Consiglieri.
- La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto. La convocazione deve essere disposta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e la seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
Art. 23 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
- Il Regolamento stabilisce il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute. In ogni caso, tale numero non potrà essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
- Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per cui la Legge o lo Statuto prevedano maggioranze diverse.
Art. 24 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
- Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
Art. 25- VERBALIZZAZIONE
- Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige i verbali per estratto che sottoscrive insieme con chi presiede l'adunanza.
- Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
- Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
- Se vengono utilizzati strumenti di registrazione, il processo verbale integrale rimarrà nella forma di nastro sigillato e controfirmato dal Presidente e dal Segretario e custodito in apposita nastroteca. Tale registrazione non è, comunque, sostitutiva del verbale redatto dal Segretario.
- Il regolamento stabilisce:
- le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri.
- le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.
Art. 26 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
- Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 comma 4. T. U. 267/2000;
CAPO II - GIUNTA COMUNALE E SINDACO
Art. 27 - LA GIUNTA COMUNALE
- La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
Art. 28 - COMPOSIZIONE
- la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori compreso tra un minimo di due ed un massimo di quattro.
- In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco.
Art. 29 - ELEZIONE DELLA GIUNTA
- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco.
- Un componente della Giunta può essere scelto anche all’esterno del Consiglio Comunale.
- Nelle liste degli Assessori nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei componenti.
- La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.
Art. 30 - ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI
- L'anzianità degli assessori, oltre al vicesindaco, e' data dalla precedenza nella lista comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta
- In caso di surroga, il neo assessore segue per anzianità tutti quelli precedentemente nominati.
- All'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato, o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di Governo.
Art. 31 - DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA
- Il verificarsi di uno dei due casi di cessazione anticipata dalla carica di Sindaco, comporta la decadenza della Giunta. La Giunta decade altresì in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
- La Giunta rimane comunque in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
- Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.
Art. 32 - MOZIONE DI SFIDUCIA
- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia è altresì causa di scioglimento del Consiglio.
Art. 33 - CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA
- Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
- morte;
- dimissioni;
- revoca;
- decadenza.
- Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale ne da notizia al Consiglio nella prima seduta successiva, unitamente alla comunicazione del nominativo del sostituto.
- Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- La decadenza opera di diritto nei casi previsti dalla Legge ed è accertata dal Sindaco, che ne da' notizia al Consiglio.
Art. 34 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
- La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
- Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
- Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sotto scritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.
Art. 35 - COMPETENZE DELLA GIUNTA
- La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o dello Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore Generale od ai Responsabili dei Servizi.
- La Giunta opera in modo collegiale, da' attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 36 - DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA
- La Giunta può, in caso d'urgenza sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
- Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
Art. 37 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
- Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge. Esse diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della loro pubblicazione.
- Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 134 del T.U. 267/2000.
Art. 38 - SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE
- Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed Ufficiale di Governo.
- Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
- La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.
Art. 39 - ELEZIONE DEL SINDACO
- Il Sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed e' membro del Consiglio Comunale. Resta in carica cinque anni, fino alla proclamazione del successore.
Art. 40 - CESSAZIONE ANTICIPATA DALLA CARICA
- La cessazione anticipata dalla carica di Sindaco può avvenire per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.
- Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
- Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco.
- La cessazione dalla carica a seguito di mozione di sfiducia avviene con le modalità dell'art. 32.
Art. 41- COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:
- rappresenta il Comune;
- convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;
- convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 38; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'assessore da lui delegato;
- stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta;
- stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio. Nel caso di convocazione per richiesta di un quinto dei consiglieri, cura che gli oggetti proposti siano inseriti nell'O.d.G.;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
- stipula le convenzioni con altri Enti, gli Accordi di Programma e, in generale tutti gli atti aventi natura negoziale che la legge non attribuisca espressamente ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
- Impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigile sull’espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni dell’art. 11 della legge 689/1981.
- sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza.
- rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;
- sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;
- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e dei criteri indicati dalla Regione, gli orari dei servizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- nomina il Direttore Generale ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi e conferisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuite gli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- I provvedimenti del Sindaco sono raccolti in ordine cronologico in apposito registro. Essi sono pubblicati e diventano efficaci con le stesse forme e modalità delle delibere della Giunta.
Art. 42 - DELEGAZIONI DEL SINDACO
- Il Sindaco nel documento di nomina della Giunta, designa un vicesindaco incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
- Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedi mento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di amministrazione relativi alle funzioni assegnate.
- Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti o al Segretario comunale.
- Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.
- Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
- Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente articolo.
- Gli assessori cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
Art. 43 - POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO
- Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
- Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa in conformità alle leggi e ai regolamenti ( art. 7-bis, comma 2. T.U. 267/2000).
- Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con provvedimento motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità' dei cittadini. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolarità della utenza, il Sindaco può, con apposita ordinanza, modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
- Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
Art. 44 - COMPETENZE DEL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO
- Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
- alla tenuta dei registri di stato civile di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 45 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
- Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
- Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
- L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
Art. 46 - RIUNIONI E ASSEMBLEE
- Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
- L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo.
- L'amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
- per la formazione di comitati e commissioni;
- per dibattere problemi;
- per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni
- La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale.
- Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 47 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
- I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale, per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni.
- Le istanze, sono ricevute da una Commissione consiliare che esprime parere consultivo entro trenta giorni. In caso di parere contrario all'esame dell'istanza, espressa ad unanimità dalla Commissione predetta, l'istanza stessa è archiviata e di ciò viene data comunicazione scritta al proponente. In ogni caso diverso, l'istanza sarà esaminata dal Consiglio comunale nella sua prima seduta utile.
- Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di quaranta elettori. Le petizioni e le proposte saranno discusse dal Consiglio comunale nella sua prima seduta utile.
- L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 48.
Art. 48 - REFERENDUM
- Sono previsti referendum consultivi in tutte le mate rie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
- Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria.
- Soggetti promotori del referendum possono essere:
- il 10% per cento del corpo elettorale;
- il Consiglio comunale.
- Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
- Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Art. 49 - EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO
- Il referendum consultivo è valido quando i votanti superino il 40% degli elettori aventi diritto al voto.
- Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti; altri menti è dichiarato respinto.
- Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito a referendum.
Art. 50 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM
- Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 51 - AZIONE POPOLARE
- Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
- La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché in caso di soccombenza, le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Art. 52 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
- Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Art. 53 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI
- Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
TITOLO III - DIFENSORE CIVICO - PREVISIONE DI CONVENZIONAMENTO
Art. 54 - ISTITUZIONE
- Può essere istituito l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa tramite convenzione da stipularsi con l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
- Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
- La carica è puramente onorifica.
TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 55 - SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
- Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità del le procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
- Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
- Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambi ti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
- Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.
TITOLO V - SERVIZI
Art. 56 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
- Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 57 - GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI
- Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
- Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1^ ottobre 1986, n. 902.
Art. 58 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI
- Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
- Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
- Organi dell'azienda e della istituzione sono:
- il Consiglio di amministrazione, i cui componenti so no nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti.
- il Presidente, nominato dal Consiglio con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
- il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
- L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.
- Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 59 - CONVENZIONI
- Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni , con la Comunità Montana intemelia e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 60 - CONSORZI
- Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni , Comunità Montane e Provincie per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 59 del presente statuto, in quanto compatibili.
- A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
- La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
- Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 61 - UNIONE DI COMUNI
- Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
- L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
- Il regolamento dell'unione:
- può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;
- contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.
Art. 62 - ACCORDI DI PROGRAMMA
- Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
- Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
- La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del T.U. degli Enti Locali 18 agosto 2000 , n. 267, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.