lo statuto del comune di Vallebona
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PARTE II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI - TITOLO I - CAPO I - UFFICI E PERSONALE
Art. 63 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
- L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obbiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
- organizzazione del lavoro oltre che per singoli atti, anche per progetti-obbiettivo e per programmi;
- analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
- Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
Art. 64 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
- Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione delle aree degli uffici e dei servizi.
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
Art. 65 - DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE
- Sono disciplinati con il Regolamento generale di organizzazione degli Uffici e dei servizi:
- gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- i procedimenti di costituzione, di modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
- i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
- i criteri per la formazione professionale e l’addestramento;
- i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
- le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
- le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
- la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
- l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione;
- Le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione all'esercizio di professioni previa iscrizione nei relativi Albi.
- Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
- L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- In apposite tabelle, verranno specificate le aree, le qualifiche, i profili professionali, le dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.
- Il Consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
- Il Regolamento generale di organizzazione degli Uffici e dei servizi dovrà contenere la clausola che eventuali modifiche od integrazioni legislative inerenti ai contenuti di cui ai commi: c) f) ed i) si intenderanno automaticamente recepite.
Art. 66 - COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI
- Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale devono essere composte, almeno in maggioranza assoluta, da membri esperti, interni o esterni, in possesso di titoli di studio adeguati al tipo di posto messo a concorso.
CAPO III - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE
Art. 67 - NORME APPLICABILI
- Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
- La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal regolamento.
- La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.
CAPO IV - SEGRETARIO COMUNALE
Art. 68 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
- Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.
Art. 69 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE
- L'attività ed il coordinamento gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale di pende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
- Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
- Per la realizzazione degli obbiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
- Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
Art. 70 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI
- Al Segretario comunale compete l'adozione di atti dei gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressamente di discrezionalità tecnica.
- In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
- predisposizione dei programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive stabilite dagli organi elettivi;
- organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obbiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;
- liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
- adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
- verifica della efficacia e dell'efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi proposto;
- liquidazione dei compensi e dell'indennità del personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.
Art. 71 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE
- Il Segretario comunale partecipa se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
- Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
- Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.
Art. 72 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA – DIREZIONE - COORDINAMENTO
- Il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
- Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
- Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
- Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti e propone provvedimenti disciplinari.
Art. 73 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA
- Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione. Su richiesta del Sindaco può partecipare alle riunioni delle commissioni e degli altri organismi ai fini della formulazione di pareri e di valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 71.
- Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
- Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
- Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
- Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.
Art. 74 - VICE SEGRETARIO
- Un funzionario in possesso di un diploma di laurea,previsto per l'accesso in carriera dei segretari comunali, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta comunale di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.
TITOLO II - RESPONSABILITA'
Art. 75 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE
- Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivati da violazioni di obblighi di servizio.
- Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
- Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
- Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 76 - RESPONSABILITA' VERSO I TERZI
- Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personal mente obbligati a risarcirlo.
- La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
- Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione.
Art. 77 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI
- Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, del maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Art. 78 - PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONI DI DELIBERAZIONI
- Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il ragioniere capo, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi del presente statuto.
- Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
TITOLO III - FINANZA E CONTABILITA'
Art. 79 - ORDINAMENTO
- L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
- Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
- Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 80 - ATTIVITA' FINANZIARIE DEL COMUNE
- La finanza del Comune è costituita da:
- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;
- altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.
- I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe. La Giunta adegua queste ultime al costo dei relativi servizi.
Art. 81 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
- Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.
- I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con i canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.
Art. 82 - CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO
- L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
- La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro i termini di legge, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
- Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
- Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 4, art. 151, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 83 - CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO
- Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 85 comma 3. del presente statuto.
Art. 84 - ATTIVITA' CONTRATTUALE
- Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
- La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
- La determinazione di cui al comma precedente deve indicare:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
- In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Responsabile del Servizio interessato.
- Il Segretario comunale può rogare, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.
Art. 85 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
- Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
- Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del suo mandato.
- Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
- Per l’esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.
- Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.
Art. 86 - TESORERIA
- Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
- la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incassi e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, N. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, N. 3.
- I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 152, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, nonché della stipulanda convenzione.
Art. 87 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
- I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono periodicamente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
- Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.
- La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige per il Consiglio la situazione generale aggiornata sull'esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
- Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei mo di e termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 1' luglio 1986, 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, N. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 88 - MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO
- Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
- La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
- L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
- Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.
Art. 89 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI
- Il Consiglio comunale delibera il regolamento interno e gli altri regolamenti previsti dallo statuto.
- Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, compatibile con quanto previsto dal T.U. N. 267/2000 e del presente statuto.
Art. 90 - ENTRATA IN VIGORE
- Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune e contemporanea pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione .
- Il Segretario del Comune appone in calce all’originale dello statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.